Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, Linda Lanzillotta, per ruolo e per vocazione, sta diventando l’alfiere della riforma montana italiana. Nell’intervista rilasciata al Sole 24 Ore di lunedì 19.11.2007, da un lato afferma che la Finanziaria interviene solo sull’organizzazione amministrativa riducendo le Comunità Montane, dall’altro preannuncia l’interesse del Governo all’approvazione della legge per la montagna proposta dal senatore Carlo Perrin.
Tale posizione distingue due momenti : il primo, legato all’abbattimento dei costi burocratici, il secondo, strategicamente unito alla definizione di una nuova politica istituzionale per la montagna.
La materia si rivela comunque assai complessa, coinvolgendo, in entrambi i casi, profili diversi di carattere ordinamentale,
socio-economico, finanziario ed organico, ancorché gli stessi riferiscono ad un’unica fattispecie: le realtà montane. Ci si chiede allora se risulti opportuno separare il dato strategico da quello amministrativo, posto che il secondo rappresenta, di solito, la logica organizzativa del primo. Sono sufficienti le cause inerenti al contenimento dei costi della politica e della rifondazione della stessa per giustificare un simile strappo alla regola? Occorre preliminarmente rilevare che ciò è reso possibile dalla debolezza istituzionale delle Comunità Montane mai comprese nella lettera costituzionale e per questo consegnate ad una vita di precariato politico ed amministrativo. Una manovra analoga, ancorché più redditizia per la riduzione dei costi pubblici, non sarebbe stata possibile con gli enti locali “costituzionali”.
Resta da vedere cosa ci si aspetti positivamente dalla riorganizzazione di una “debolezza” e se questo procedere non inneschi, al contrario, una dinamica degenerativa nel governo del territorio locale. Sotto questo aspetto, se l’impostazione della Finanziaria rimane tale, non essendo ancora esaurita la dialettica parlamentare, vale la pena di esprimere alcune riflessioni:
- la riduzione delle Comunità Montane da 355 a 253 prevista dal testo governativo comporta un risparmio di 66,8 milioni di euro e quella ulteriore della Commissione bilancio in Senato da 355 a 193 arriverebbe a circa 80 milioni. Le cifre, derivando da una manovra istituzionale e non da una contabilità di “cantiere”, si commentano da sole;
- la riduzione delle Comunità Montane deriverebbe dall’applicazione di due tipologie di criteri: uno, fisico (altimetrie, dislivelli), l’altro amministrativo (numero dei Comuni componenti e loro qualità demografica, ecc.). In proposito resta del tutto irrisolta la questione della competenza legislativa statale e/o regionale e non è difficile prevedere un’altra stagione conflittuale tra i due legislatori dinnanzi alla Corte Costituzionale;
- il ruolo e la natura degli enti montani, già individuati con l’art. 27 del T.U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, non vengono modificati e le Comunità si confermano quali Unioni di Comuni.
Il cambiamento sta nella dimensione dei Comuni ammessi all’associazione montana soltanto se in possesso dei criteri fisici ed amministrativi summenzionati e quindi prevalentemente identificabili nei piccoli Comuni di montagna, con le conseguenti problematiche ben presenti a chi si occupa di programmazione territoriale ad alto rischio di marginalità ed onerosità degli interventi;
- la centralità del ruolo delle singole Regioni, vere interpreti della manovra riduttiva che accettando i paletti imposti dallo Stato pur possedendo competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali, si troverebbero a dover definire un assetto programmatico e organizzativo delle rispettive zone montane adattandolo non alle proprie, irrinunciabili specificità quanto, piuttosto, ad esigenze di governo nazionale assolutamente avulse dal loro contesto. E’ del tutto evidente che i costi di tale manovra si trasferirebbero dal livello statale a quello regionale dovendo scontare: a) la natura derivata delle erogazioni finanziarie destinate alle Comunità Montane; b) l’aggravio finanziario di una programmazione degli interventi e di una organizzazione e gestione dei servizi rivolti specificamente ai piccoli Comuni montani attraverso l’azione strumentale delle Comunità Montane; c) gli oneri suppletivi derivanti dalla riorganizzazione degli enti montani in termini funzionali, patrimoniali, strutturali, organici e burocratici; d) la perdita valoriale di esperienze maturate in decenni di governo amministrativo e di presenza sul territorio montano e sulle relative zone omogenee sia dal punto di vista politico che quello operativo. Siamo certi che il risparmio governativo statale di 66,8 o di 80 milioni di euro calcolato sulla riduzione degli enti montani, non si tradurrebbe in costi ben maggiori derivanti alle Regioni ed agli enti locali territoriali dagli obblighi riorganizzativi loro spettanti? Più che ad una lucida iniziativa di riordino istituzionale da parte dello Stato pare di assistere ad una sorta di scaricabarile di cui, come sempre, faranno le spese le parti più deboli.
La considerazione dei dettagli spesso decide della riuscita di una manovra, ma quelli appena cennati non sembrano essere stati valutati nella proposta Finanziaria 2008, che pure per la sua complessità e per gli intrecci ordinamentali ad ogni livello territoriale produrrà inevitabili ricadute nelle diverse regioni e loro località.
Gli ineludibili principi costituzionali da cui ha preso l’avvio il processo di riforma delle Autonomie locali e che ne accompagnano il cammino insieme a quelli di garanzia della legalità, renderanno estremamente impervio quello di una norma finanziaria priva di qualunque motivazione e pianificazione strategica ma travolgente di quelle regionali e locali e comunque inconsistente anche sotto il profilo finanziario.
Quale sarebbe il quadro normativo ed organizzativo delle diverse realtà montane se la previsione della Finanziaria 2008 diventasse legge? Proviamo a tracciarne sinteticamente i contorni:
1) il legislatore regionale, ove non si opponesse, dovrebbe provvedere con propri atti legislativi (vv. leggi costitutive e abrogative) e atti amministrativi (vv. deliberazioni giuntali, decreti, ecc.) a riorganizzare i propri enti montani così come residuati dall’applicazione dei criteri statali, tenendo evidentemente e compatibilmente conto della propria, specifica strategia statutaria, legislativa, programmatica ed esecutiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle connesse rilevanze finanziarie;
2) le Comunità Montane sopravvissute alla manovra riduttiva e quelle scomparse dovrebbero rispettivamente organizzare secondo le disposizioni della propria Regione secondo una lor pur limitata autonomia, le nuove identità istituzionali o i loro rapporti giuridici e patrimoniali;
3) Il personale delle Comunità Montane estinte costituito dal Segretario Generale, dai dirigenti, dagli apicali con posizioni organizzative e dai dipendenti tutti dovrà prevalentemente muoversi nel Comparto di pertinenza delle Regioni e quello degli Enti Locali, anche qui secondo indicazioni del livello regionale dopo aver aperto il necessario confronto e contraddittorio sindacale.
I tre aspetti sinteticamente citati: politico, giuridico-patrimoniale e burocratico comportano tempi lunghissimi e calcolabili, per precedenti, analoghe esperienze (v. Friuli Venezia Giulia), in anni. Se poi si aggiunge che si tratta di una deriva priva di qualunque strategia e di qualsivoglia obiettivo istituzionale condiviso in termini ordinamentali e/o finanziari, finisce per perdere di significato e rischia di impantanarsi sulla soglia regionale.
L’ANASCOM (Associazione nazionale dei Segretari generali delle Comunità Montane), di fronte ad una situazione come questa, auspica che il Governo soprassieda alla manovra riduttiva degli enti montani, orientando piuttosto le forze politiche ed i parlamentari tutti verso la formazione e l’approvazione di una nuova legge per la montagna.
Sia in questo contesto che venga disegnata la nuova e più congrua fisionomia delle Comunità Montane e trovino valorizzazione, senza disperdersi, le esperienze maturate al servizio ormai pluridecennale delle realtà montane e vengano tutelati i profili professionali e la dignità dei dipendenti tutti, non solo e non tanto per il fisiologico principio della “non reformatio in peius” ma per la garanzia di cui sono fieri e consapevoli portatori.
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