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TITOLO II
Dei soci |
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| art. 3 |
Possono far parte dell’Associazione tutti i Segretari di ruolo delle Comunità Montane, nonché, per la durata dell’incarico, i Segretari non di ruolo, incaricati o facenti funzione. |
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| art. 4 |
Gli iscritti, collocati a riposo, possono confermare la loro adesione all’associazione. Essi però non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, salvo i casi espressamente previsti nel presente statuto, ed assumono la qualifica di soci onorari. |
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| art. 5 |
La qualità di socio si perde:
- per lo scioglimento dell’associazione;
- per dimissioni;
- per radiazione, deliberata dal consiglio nazionale, su proposta del collegio dei probiviri e col voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica, in caso di morosità perdurante da oltre due anni, di indegnità, di palese azione contraria alle norme del presente statuto e ai deliberati assunti dagli organi statutari.
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