TITOLO III
Ordinamento e funzionamento dell'Associazione
CAPO II: del congresso nazionale
art. 7
Il congresso nazionale degli iscritti è l’organo fondamentale di partecipazione alla vita dell’associazione.
Spetta al congresso nazionale:
  • di deliberare le modifiche dello statuto;
  • di determinare le direttive generali e i programmi di attività dell’associazione secondo le norme statutarie;
  • di eleggere il consiglio nazionale dell’associazione, il collegio dei revisori del conto e il collegio dei probiviri;
  • l’esercizio della potestà normativa e l’esame di ogni questione di interesse generale per la categoria.
 
art. 8
Possono partecipare al congresso nazionale tutti i soci in regola col pagamento delle quote annuali. Ogni socio può essere portatore di due deleghe, oltre la propria, conferitegli da altri soci, impossibilitati a partecipare direttamente ai lavori del congresso.
 
art. 9
Il congresso è validamente costituito quando è presente, in prima convocazione, la maggioranza dei soci iscritti, rappresentati direttamente o per delega. La seconda convocazione, fissata a distanza di un’ora dalla prima, è valida quando è presente un terzo degli iscritti, rappresentati direttamente o per delega.
 
art. 10
Il congresso elegge, con votazioni separate e segrete:
  • i componenti il consigli nazionale, in numero di undici;
  • il collegio revisore dei conti e il collegio dei probiviri, costituiti entrambi dal presidente e due membri effettivi e da due supplenti.

I revisori e i probiviri possono essere scelti anche tra i soci onorari. Il metodo elettorale è quello proporzionale puro. Il congresso, con la maggioranza dei votanti, può deliberare di volta in volta l’adozione, con effetto immediato, di diverso metodo elezione.

 
art. 11
Il congresso, per lo svolgimento dei propri lavori elegge nel suo seno l’ufficio di presidenza composto di un presidente, di un vice-presidente e di un segretario, scelti di norma tra gli iscritti. A termine dei lavori viene redatto il verbale del congresso che sarà sottoscritto da tutti i componenti dell’ ufficio di presidenza.
 
art. 12
Il congresso, per procedere alla elezione delle cariche sociali, costituisce altresì nel proprio seno l’ufficio elettorale, composto di un presidente e di due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario di seggio. L’ufficio elettorale assume anche le funzioni di commisione per la verifica dei poteri onde accertare la posizione di gni singolo socio ed accordarne il termine, ove possibile, per sanare situazioni di morosità. Il verbale dell’ufficio elettorale viene allegato al verbale del congresso.
 
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