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TITOLO III
Ordinamento e funzionamento dell'Associazione |
CAPO III: del consiglio nazionale |
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| art. 13 |
Il consiglio nazionale è composto:
- da undici membri, eletti dal congresso nazionale, secondo quanto stabilito all’art. 10 del presente statuto;
- dai segretari delle delegazioni regionali o interregionali, eletti dagli iscritti della circoscrizione interessata, in precedenza alla elzione del consiglio nazionale, secondo quanto stabilito all’art.32 del presente statuto.
Sono membri del Consiglio nazionale, con solo voto consultivo, i componenti del collegio dei revisori dei conti.
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| art. 14 |
Il consiglio nazionalenella sua prima riunione , procede all’elezione del presidente, del segretario e della giunta nazionale, distintamente per il presidente ed il segretario e congiuntamente per i componenti la giunta, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio nazinale. |
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| art. 15 |
Spetta inoltre al consiglio nazionale:
- proporre e deliberare ogni iniziativa rispondente alle finalità dell’associazione;
- fissare la data ed il luogodel congresso nazionale, con il relativo ordine del giorno dei lavori;
- approvare il bilancio di previsione e ed il conto consuntivo annuale;
- deliberare l’adesione dell’associazione ad altri organism e di designare i propri rappresentanti in seno agli stessi;
- costituire commissioni consultive di studio o di inchiesta con specifiche competenze che di volta in volta saranno ritenute allo scopo necessario;
- adottare tutte le deliberaizioni sulle materie attribuite dallo statuto al consiglio e di dare puntuale esecuzione alle decisioni assunte dal congresso nazionale.
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| art. 16 |
Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria, di norma due volte l’anno. Puo essere altresì convocato straordinariamente dal presidente quando particolari esigenze lo richiedono o la convocazione venga richiesta dai due terzi dei consiglieri assegnati. La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è disposta dal presidente, su conferme decisione della giunta, mediante lettera raccomandata contenente l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Ove ricorrano motivi di urgenza, il consiglio nazionalepuò esser convocato telegraficamente almeno tre giorni prima della riunione. |
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| art. 17 |
Le sedute del consiglio nazionale sono valide se sono presenti, in prima convocazione, la maggioranza dei consiglieri e, in seconda convocazione, fissata di un’ora dalla prima, un terzo degli stessi. |
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| art. 18 |
Qualora un componente del consiglio nazionale non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio stesso, regolarmente convocato, decade dall’incarico e viene surrogato con il primo dei non eletti nelle liste votate in assemblea o per cooptazione. La decadenza, previa formale contestazione, viene preannunciata dal consiglio che provvede altresì alla surrogazione. |
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