CAPO IV: della giunta esecutiva nazionale |
 |
| art. 19 |
La giunta esecutiva nazionaleè formata dal presidente, dal segretario nazionale e sette membri eletti fra i componenti del consiglio nazionale. I componentielettidalla giunta esecutiva possono essere surrogati turnariamente previa proposta dell’interessato comunicata pe iscritto al segretario nazionale.La giunta esecutiva è presieduta dal segretario dell’associazione e viene dallo stesso convocata; delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il componente anziano della giunta esecutiva assume le funzioni di vice-segretario dell’associazione. |
| |
| art. 20 |
La giunta, organo propulsivo ed esecutivo dell’associazione, provvede:
- alla formulazione delle proposte da sottoporre al consiglio nazionale;
- ad amministrare il fondo di cui al successivo articolo 33 assumendo allo scopo ogni necessarioprovvedimento;
- a predisporre lo schema di bilancio di previsione e il rendiconto di gestione per l’esame ed approvazione del consiglio nazionale;
- a coordinare ed attuare tutte le concrete iniziative ritenute opportune per la tutela generale degli associati, nei rapporti con enti gli Enti e le Organizzazioniche nell’ordinamento istituzionale si pongono come controparte della categoria;
- ad adottare i provvedimenti per l’attuazione delle decisioni del consiglio nazionale assumendone, in via sostitutiva, i poteri nei casi di necessità ed urgenza. I provvedimenti adottati d’urgenza saranno riferiti per la ratifica al consiglio, in occasione della sua prima riunione.
|
| |
| art. 21 |
La giunta si riunisce di norma una volta ogni due mesi e tutte le volteche il presidente ne ravvisi la necessità. La riunione avviene con le stesse modalità stabilite per il consiglio nazionale fatta ad eccezione per quanto concerne i termini e le modalità dell’avviso di convocazione. Per quanto applicabile, viene estesa alla giunta nazionale la normativa che il presente statuto prevede per il consiglio. |
| |
| art. 22 |
La giunta promuove la costituzione delle delegazioni regionali o interregionali e ne coordina la loro attività nel quadro degli indirizzi generali approvati dal cogresso.Ratifica i regolamenti adottati dalle assemblee regionali o interregionali a sensi dell’ art.30 del presente statuto. |
| |