TITOLO III
Ordinamento e funzionamento dell'Associazione
CAPO IV: della giunta esecutiva nazionale
art. 19
La giunta esecutiva nazionaleè formata dal presidente, dal segretario nazionale e sette membri eletti fra i componenti del consiglio nazionale. I componentielettidalla giunta esecutiva possono essere surrogati turnariamente previa proposta dell’interessato comunicata pe iscritto al segretario nazionale.La giunta esecutiva è presieduta dal segretario dell’associazione e viene dallo stesso convocata; delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il componente anziano della giunta esecutiva assume le funzioni di vice-segretario dell’associazione.
 
art. 20
La giunta, organo propulsivo ed esecutivo dell’associazione, provvede:
  • alla formulazione delle proposte da sottoporre al consiglio nazionale;
  • ad amministrare il fondo di cui al successivo articolo 33 assumendo allo scopo ogni necessarioprovvedimento;
  • a predisporre lo schema di bilancio di previsione e il rendiconto di gestione per l’esame ed approvazione del consiglio nazionale;
  • a coordinare ed attuare tutte le concrete iniziative ritenute opportune per la tutela generale degli associati, nei rapporti con enti gli Enti e le Organizzazioniche nell’ordinamento istituzionale si pongono come controparte della categoria;
  • ad adottare i provvedimenti per l’attuazione delle decisioni del consiglio nazionale assumendone, in via sostitutiva, i poteri nei casi di necessità ed urgenza. I provvedimenti adottati d’urgenza saranno riferiti per la ratifica al consiglio, in occasione della sua prima riunione.
 
art. 21
La giunta si riunisce di norma una volta ogni due mesi e tutte le volteche il presidente ne ravvisi la necessità. La riunione avviene con le stesse modalità stabilite per il consiglio nazionale fatta ad eccezione per quanto concerne i termini e le modalità dell’avviso di convocazione. Per quanto applicabile, viene estesa alla giunta nazionale la normativa che il presente statuto prevede per il consiglio.
 
art. 22
La giunta promuove la costituzione delle delegazioni regionali o interregionali e ne coordina la loro attività nel quadro degli indirizzi generali approvati dal cogresso.Ratifica i regolamenti adottati dalle assemblee regionali o interregionali a sensi dell’ art.30 del presente statuto.
 
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