TITOLO IV
Norme comuni
 
art. 27
Tutti gli organi sociali hanno durata triennale e i suoi componenti sono rieleggibili. Scaduto il mandato tutti i membri in carica continuano ad esercitare le funzioni loro assegnate fino alla convocazione del congresso nazionale e all’insediamento dei successori.
 
art. 28
Tutte le cariche e le funzioni svolte in seno all’associazione sono gratuite. Spetta per altro il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti gli organi nazionali e regionali per l’assolvimento delle funzioni connesse alla carica.
 
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