TITOLO V
Organismi regionali di collegamento
 
art. 29

Su iniziativa della giunta nazionale, a’ sensi di quanto prevede l’art.22 del presente statuto, sono istituite in ogni regione, o gruppi di regioni, delegazioni regionali o intteregionali dell’associazione con lo scopo di assicurare, nell’ambito della giurisdizione di competenza, la pratica realizzazione delle finalità generali dell’associazione. In collegamento con gli organi nazionali e in armonia con i programmi dagli stessi adottati nell’ambito delle finalità generali dell’associazione, spetta alla delegazione regionale o interregionale:

  • rappresentare a livello locale gli associati nei rapporti con le Comunità Montane e gli enti regionali in tutte le questioni interessanti la categoria con interventi necessari allo scopo;
  • promuovere e formulare agli organi nazionali dell’associazione, con opportuna sintesi delle proposte degli associati, programmi, iniziative e richieste per gli opportuni interventi idonei al conseguimento delle finalità dell’associazione.
 
art. 30
I segretari delle Comunità Montane della regione o del gruppo di regioni, iscritti all’associazione, fanno parte delle delegazione regionale e ne costituiscono l’assemblea. L’organizzazione degli organi di collegamento regionale è affidata all’iniziativa degli iscritti che provvederanno in assemblea all’adozione di un regolamento che non contrasti con le norme del presente statuto. Nel regolamento devono essere stabiliti l’ambito territoriale della delegazione e le attribuzioni dell’assemblea, del direttivo e del segretario regionale o interregionale. Il regolamento adottato sarà sottoposto alla ratifica della giunta nazionale.
 
art. 31
Allo scopo di assicurare il coordinamento dell’attività delle delegazioni regionali o intteregionali con l’attività generale dell’associazione, il segretario nazionale, o un componente la giunta esecutiva da lui delegato, può partecipare alle riunioni degli organi delle delegazioni.
 
art. 32
Il segretario della delegazione regionale è componente di diritto del consiglio nazionale. Le cariche negli organismi regionali di collegamento sono compatibili con le cariche in seno agli organi statutari nazionali dell’associazione.
 
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