TITOLO VI
Finanza e contabilità
 
art. 33

Le entrate dell’associazione sono costituite:

  • a) dal provento delle tessere annuali dei soci;
  • b) da ogni altra contribuzione erogata in favore dell’associazione.

La giunta naziole stabilisce annualmente il corrispettivo della tessera in funzione delle spese generali dell’associazione e determina la quota parte del corrispettivo spettante alla delegazione regionale o interregionale. La giunta adotta altresì le opportune istruzioni per l’uniforme gestione del fondo e per il rimborso delle spese di cui all’art.28 statuto.

 
art. 33 bis
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I contributi associativi sono intrasmissibili.
 
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